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Confuso e permissivo, il DL Semplificazioni avrà ricadute su controlli antimafia e sulle responsabilità dei funzionari

Con l’approvazione definitiva alla Camera del maxiemendamento al DL 76/2020, il cosiddetto Decreto Semplificazioni diventa legge, stravolgendo di fatto tutte le procedure burocratiche finora vigenti in materia di regolamentazione degli appalti.
Non solo deroghe e semplificazioni per snellire le procedure, in questo drammatico momento di crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria, ma un vero e proprio regime alternativo che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2021 e che – secondo l’organizzazione The Good Lobby – avrà pericolose ricadute su controlli antimafia e di responsabilità dei funzionari pubblici.

Nel dossier “Il lato oscuro della semplificazione. Carenze e rischi del Decreto legge che agevola le procedure di appalto in pandemia”, realizzato in collaborazione con gli avvocati Nicola Pietrantoni, Giulia Mari e Matteo Pozzi dello Studio Isolabella di Milano, l’organizzazione non profit denuncia un quadro normativo poco chiaro, in alcune parti quasi confuso e difficilmente in grado di prevenire eventuali fenomeni di natura illecita.
Carenze che ha rilevato anche ANAC in occasione della recente audizione presso le Commissioni riunite Lavori pubblici e Affari costituzionali del Senato.

“Di per sé semplificare è un’ottima cosa, soprattutto quando si tratta di contratti pubblici”- commenta Federico Anghelé direttore di The Good Lobby. – “È una pessima idea farlo stravolgendo un regime normativo entrato in vigore di recente con il nuovo Codice degli appalti, di fatto generando una grave confusione in chi si troverà a dover interpretare quelle norme. Perché il rischio di corruzione e di abuso di potere si annida proprio laddove il quadro normativo muta di continuo”. 

Il messaggio che governo e Parlamento sembrano mandare alla Pubblica amministrazione con questo provvedimento appena licenziato è: “agisci pure, in deroga a tutto, tanto non ne rispondi”. Messaggio per di più corroborato da una serie di misure che di fatto indeboliscono i controlli e deresponsabilizzano i funzionari pubblici. 
Come sottolinea ANAC, il frequente ricorso allo strumento della deroga sottende anche possibili violazioni del diritto comunitario, dal momento che la contrattualistica pubblica è materia disciplinata, in primis, da direttive europee. 

“In tale contesto, il rischio principale è che siano proprio le imprese criminali a sfruttare le ‘maglie larghe’ offerte dalla normativa emergenziale, facendo leva altresì sul depotenziamento dei controlli antimafia – si legge nel dossier .- Anche a voler immaginare scenari meno gravi, la grande incertezza e vaghezza del nuovo quadro normativo potrebbe facilmente contribuire al compimento di ‘errori’ nell’applicazione del decreto, più o meno gravi (e non chiaramente perseguibili, si pensi all’abrogazione della responsabilità erariale per colpa grave), con conseguente spreco di risorse pubbliche. 

Sorgono preoccupazioni anche sulla natura temporanea del provvedimento poiché, tra meno di un anno, sarà necessario coordinare la concreta gestione degli appalti (affidati entro il 31 dicembre 2021) con l’impianto normativo ordinario.

In particolare, The Good Lobby rileva i seguenti punti critici in tema di semplificazioni relative all’affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, le correlate disposizioni in materia di verifiche antimafia e il nuovo regime di responsabilità, penale e erariale, dei funzionari pubblici.

 

  • CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA: 

 

La nuova norma consente alle pubbliche amministrazioni di assegnare lavori fino a 150.000 euro, mediante affidamento diretto, addirittura senza prevedere alcun obbligo rigoroso di motivare la scelta dell’affidatario. In tal modo si rischia di violare il principio di trasparenza dell’attività amministrativa e di sottrarre un grosso numero di procedure (secondo i dati di ANAC, l’affidamento di lavori tra i 40.000 e i 150.000 euro ha rappresentato il 54% del totale nel 2019 ) a un confronto concorrenziale.

 

  • CONTRATTI PUBBLICI SOPRA SOGLIA:

 

Viene consentito alla pubblica amministrazione di affidare una serie rilevante di attività di progettazione e di esecuzione di lavori, servizi e forniture (nei settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per la attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, lacuali e idriche,) “in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale”, fatto salvo il rispetto di alcune disposizioni tra cui quelle del codice antimafia e dei vincoli inderogabili dell’UE. In questo modo si permette di fatto alla stazione appaltante di scegliere, in quasi totale libertà, sia il contraente che le modalità di esecuzione del contratto. 

 

  • POTERI QUASI ILLIMITATI AI COMMISSARI STRAORDINARI:

 

Il decreto potenzia notevolmente ruolo e mansioni dei commissari straordinari che possono assumere direttamente la funzione di stazione appaltante per l’esecuzione di interventi di particolare complessità o di rilevante impatto sul tessuto socio-economico nazionale, regionale o locale e operare “in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici”, con il rischio, così come afferma ANAC, di creare “un’amministrazione parallela” con poteri di deroga “sproporzionati e controproducenti”.

 

  • VERIFICHE ANTIMAFIA:

 

Pericolosissime le deroghe previste alle verifiche antimafia sia in caso di erogazione di benefici economici sia in relazione all’affidamento ed esecuzione di contratti pubblici. 

Le perplessità maggiori riguardano “l’informativa liberatoria provvisoria” anche alle imprese non censite, che permetterà alle pubbliche amministrazioni di stipulare tutti i contratti senza effettuare alcun controllo antimafia preventivo. 

Proprio le imprese non censite, quindi non già presenti nelle banche dati, potrebbero conseguire l’informativa antimafia provvisoria, stipulare il contratto e confidare nei ritardi (probabilissimi) nell’effettuazione, ex post, dei controlli (esteso in Senato da 30 giorni a 60 giorni). 

 

  • RESPONSABILITA’ DEI FUNZIONARI PUBBLICI:

 

Viene introdotto anche un nuovo regime in materia di responsabilità erariale e penale degli amministratori pubblici, con la chiara finalità di sbloccare l’immobilismo che spesso caratterizza la complessa macchina amministrativa. In poche parole, si vuole che il pubblico funzionario “si dia da fare”, rassicurandolo sul fatto che – ora – è molto contenuto il rischio di incorrere in eventuali contestazioni penali e di natura erariale. L’esortazione ad “agire sempre e comunque” rischia però di estendere eccessivamente il campo d’azione riservato ai funzionari pubblici, con gli inevitabili riflessi in termini di condotte delittuose tra cui, in primis, la corruzione.

La modifica più rilevante, però, riguarda la soppressione, dall’entrata in vigore del decreto sino al 31 dicembre 2021, della responsabilità erariale per “colpa grave”. Una formulazione che costituisce, a tutti gli effetti, un vero e proprio “scudo erariale”.

La volontà di “proteggere” il pubblico funzionario dal rischio penale si estende alla modifica del reato di abuso di ufficio, limitando la responsabilità solo alle violazioni di leggi o fonti primarie. Una modifica che interviene anche sui procedimenti passati e in corso con la conseguenza dell’archiviazione dei procedimenti in fase di indagine, il proscioglimento degli imputati nella fase dibattimentale e la revoca delle sentenze passate in giudicato.

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