Il recepimento italiano della direttiva europea anti-SLAPP protegge solo i procedimenti civili con implicazioni transfrontaliere, pari a meno del 10% dei casi mappati dalla coalizione CASE. Restano fuori i casi nazionali e i processi penali per diffamazione. The Good Lobby Italia lancia la campagna «Un ombrello bucato non protegge nessuno».
3 agosto 2026 – Il decreto con cui il Governo sta recependo la direttiva europea contro le querele bavaglio rischia di lasciare senza tutela più di nove casi italiani su dieci. E il Parlamento lo sta chiudendo mentre il Paese è in vacanza: il 30 luglio la Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera ha espresso parere favorevole senza osservazioni, e nei prossimi giorni voteranno le Commissioni Giustizia di Camera e Senato. Poi il testo tornerà al Governo per l’approvazione definitiva. L’Italia avrebbe dovuto recepire la direttiva entro il 7 maggio. Il termine è scaduto e il 15 luglio la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione.
Le garanzie della direttiva valgono soltanto per i procedimenti civili con implicazioni transfrontaliere: secondo i dati della Coalition Against SLAPPs in Europe (CASE) rappresentano meno del 10% dei casi registrati. Restano esclusi i casi che si verificano all’interno di un singolo Paese e i procedimenti penali, che sempre secondo CASE costituiscono il 20% del totale fino alla fine del 2024. Un limite particolarmente rilevante in Italia, dove la querela per diffamazione è uno degli strumenti più utilizzati per intimidire chi parla nell’interesse pubblico.
È il caso del comico Daniele Fabbri, a processo per aver definito «puzzona» la Presidente del Consiglio in un podcast satirico: Giorgia Meloni si è costituita parte civile chiedendo 20.000 euro. Allo stato attuale, un caso del genere resterebbe escluso due volte: perché penale e perché tra due persone che vivono entrambe in Italia.
Due proposte alternative di parere, depositate da PD e M5S, chiedevano di correggere proprio questi punti, ma non sono mai state votate. Nel parere approvato al loro posto, la Commissione scrive senza spiegarlo che lo schema «adotta una definizione molto ampia di questione transfrontaliera».
«Una legge contro le querele bavaglio che esclude i casi nazionali e i procedimenti penali, e quindi anche le querele per diffamazione, lascia le cose come stanno», dichiara Andi Shehu, Policy Officer di The Good Lobby Italia. «Il testo si può ancora correggere, estendendo le tutele ai casi nazionali e ai procedimenti penali. È necessario intervenire ora, prima che l’iter si concluda e che, nel pieno della pausa estiva, si perda l’occasione di approvare una disciplina realmente efficace contro le querele bavaglio».
The Good Lobby Italia fa parte di CASE Italia, il nodo italiano della Coalition Against SLAPPs in Europe, audito il 28 luglio dalla Commissione Giustizia della Camera, dove l’organizzazione ha depositato una memoria con dieci proposte puntuali di modifica.
Proprio oggi The Good Lobby Italia lancia la campagna «Un ombrello bucato non protegge nessuno», realizzata in collaborazione con Stormi, agenzia di comunicazione. Diffusa nelle prossime settimane su Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube, l’attività di divulgazione e approfondimento proseguirà con un’azione pubblica.
NOTE PER LA STAMPA:
La direttiva (UE) 2024/1069 fissa una soglia minima di tutela, non un tetto: nulla impedisce agli Stati membri di estendere le garanzie anche alle controversie interne. Sia la Commissione europea (Raccomandazione UE 2022/758) sia il Consiglio d’Europa (Raccomandazione CM/Rec(2024)2) hanno raccomandato di farlo, e diversi Stati membri hanno scelto questa strada. Il testo italiano non lo prevede.
L’articolo 3 dello schema considera priva di implicazioni transfrontaliere ogni controversia in cui entrambe le parti siano domiciliate in Italia. L’articolo 5 della direttiva richiede invece due condizioni cumulative: il domicilio delle parti nello stesso Stato membro e la collocazione in quello Stato di tutti gli «altri elementi pertinenti alla situazione». L’omissione del secondo requisito è il rilievo tecnico su cui si concentra la memoria depositata in Parlamento. Le due proposte alternative di parere depositate il 30 luglio riprendono buona parte dei rilievi contenuti nella memoria di CASE Italia. Quella del MoVimento 5 Stelle interviene su cinque dei dieci punti (gli articoli 2, 3, 13, 16 e 17 dello schema) e rileva che l’articolo 3, comma 2 esclude espressamente anche l’azione civile esercitata nel processo penale. Nessuna delle due è stata posta in votazione.
Nel maggio 2025 il comitato «Pesaro: no GNL» ha presentato un esposto sui rischi ambientali e sanitari di un impianto di stoccaggio di gas liquido costruito in un’area abitata. Il mese successivo la società Fox Petroli S.p.A. ha risposto con una richiesta di risarcimento da 2 milioni di euro e una querela per diffamazione aggravata contro due attivisti. Cittadini comuni, senza una redazione né un ufficio legale alle spalle. Anche questo caso, con tutte le parti in Italia, resterebbe fuori dall’ambito di applicazione del decreto.
Fonte: CASE Report 2025 – Democracy in the Dock, quarta edizione, gennaio 2026, pubblicato dalla Daphne Caruana Galizia Foundation per conto della Coalition Against SLAPPs in Europe. Sintesi in italiano.
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