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18 Dicembre 2025

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La Consulta: “Il legislatore regoli il lobbying”

La sentenza della Corte costituzionale sul reato di traffico di influenze illecite conferma la legittimità della riforma approvata nel 2024, ma non può essere letta come una chiusura del dibattito

di Donato Occhilupo

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La Corte chiarisce che la nuova formulazione del reato non viola la Costituzione né gli obblighi internazionali, prendendo atto però di una riduzione significativa dell’area di tutela penale dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione. È proprio a partire da questo dato che la Consulta compie un passaggio di particolare rilievo, spostando il baricentro dell’analisi dal solo diritto penale alla necessità di una regolazione più ampia e strutturale dell’influenza nei processi decisionali pubblici. 

I giudici costituzionali hanno infatti invitato il legislatore a introdurre una disciplina organica delle attività di lobbying, da tempo e da più parti auspicata. Secondo la Corte, una simile disciplina appare necessaria per definire con chiarezza le condotte di illecita influenza sui pubblici ufficiali e per prevedere sanzioni in caso di inosservanza delle relative prescrizioni, garantendo così trasparenza alle prassi di interlocuzione con le istituzioni. L’obiettivo indicato è quello di assicurare ai cittadini la possibilità di un controllo più accurato sull’operato della pubblica amministrazione e dei rappresentanti eletti. 

Il richiamo della Corte non si limita, tuttavia, a una funzione di trasparenza. La Consulta sottolinea come l’adozione di una disciplina organica della rappresentanza di interessi potrebbe consentire allo stesso legislatore di rimeditare le attuali scelte in materia di traffico di influenze illecite, rafforzando la tutela di interessi collettivi di rango costituzionale quali l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione. Interessi che oggi risultano esposti a condotte di indubbia gravità che, nel nuovo assetto normativo, restano del tutto prive di sanzione. 

È esattamente su questo terreno che si colloca il lavoro portato avanti da The Good Lobby negli ultimi anni. La richiesta di una legge sulla rappresentanza di interessi non nasce come alternativa al diritto penale, ma come suo necessario complemento. L’influenza nei processi decisionali pubblici non è un’anomalia da rimuovere, ma una realtà strutturale delle democrazie contemporanee che deve essere governata attraverso regole chiare e condivise, in grado di rendere leggibili le modalità di interlocuzione con le istituzioni. 

Alla luce di questo quadro, le criticità emerse nel percorso parlamentare della proposta di legge sulla rappresentanza di interessi assumono un peso rilevante. L’approvazione degli emendamenti 3.14 e 3.15, che escludono dall’ambito di applicazione della disciplina le organizzazioni dei datori di lavoro e le principali rappresentanze economiche e sociali, incide sulla coerenza complessiva dell’impianto normativo. Una disciplina che introduce ambiti di esclusione rischia di rendere meno chiaro il perimetro delle attività soggette a obblighi di trasparenza, proprio nel momento in cui la Corte costituzionale richiama l’esigenza di definizioni precise e controllabili. 

La sentenza della Corte costituzionale, dunque, non chiude il tema del traffico di influenze, ma ne evidenzia una trasformazione. Ridurre l’area del penalmente rilevante senza accompagnare questa scelta con una disciplina organica della rappresentanza di interessi significa affidare a strumenti incompleti la tutela di interessi pubblici di rango costituzionale. Una regolazione del lobbying costruita in modo coerente, inclusivo e applicabile rappresenta, in questo senso, una condizione necessaria per rafforzare la qualità delle decisioni pubbliche e la fiducia nelle istituzioni. 

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