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26 Novembre 2019

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La direttiva sui whistleblower è finalmente nero su bianco in Gazzetta Ufficiale

Finalmente la direttiva europea sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea

di Priscilla Robledo

Finalmente la direttiva europea sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione ha un numero di battesimo. Il testo è stato pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, con il numero 2019/1937. 

La direttiva, approvata il 16 aprile 2019 -poco prima della fine della legislatura europea 2014/2019- con una larga maggioranza, ha il grande vantaggio di fornire standard di protezione minimi in tutti i paesi dell’Unione. Affinché la protezione sia veramente efficace per tutti i potenziali whistleblower europei, sarà necessario presidiare il processo di recepimento nazionale con cautela. Alcuni stati dell’Unione, come per esempio Spagna o Germania, non hanno al momento una legge specificamente a tutela dei whistleblower, mentre altri (inclusa l’Italia) avevano già provveduto a regolamentare le conseguenze sulla persona delle segnalazioni nell’ambito di lavoro. Per questi ultimi, dunque, bisognerà fare attenzione all’adeguamento della legge vigente alle previsioni contenute nella direttiva, ferma restando la clausola di non regressione, in base alla quale l’attuazione della Direttiva non potrà comportare in alcun caso una riduzione dell’attuale livello di protezione. 

Cosa dice legge oggi in Italia?

La normativa italiana attualmente in vigore in Italia (l. 179/2017) tutela solo alcune categorie di lavoratori, e cioè: i dipendenti pubblici, i dipendenti di aziende fornitrici di beni e servizi alla Pubblica amministrazione, e i dipendenti di società private che hanno adottato un modello di compliance ai sensi del d.lgs. 231/2001. Competenti a giudicare di eventuali discriminazioni (e quindi sull’applicazione della legge) sono l’Anac per i dipendenti pubblici e l’Ispettorato del lavoro per i dipendenti di aziende private. 

Per la legge italiana, solo il perseguimento dell’interesse all’integrità delle amministrazioni è una giusta causa di rivelazione del segreto d’ufficio professionale, scientifico, industriale, nonché di violazione dell’obbligo di fedeltà all’imprenditore. 

Infine, al whistleblower può venire riconosciuta, ex post in sede giudiziaria, la spettanza di una somma a titolo di risarcimento dei danni subiti (oltre alla misura, sempre giudiziale, della nullità degli atti ritorsivi).

Che cosa cambia con la direttiva?

La direttiva 2019/1937 porrà sullo stesso piano i dipendenti del settore privato e del settore pubblico. Tutti i lavoratori saranno tutelati in quanto “persone segnalanti che lavorano nel settore privato o pubblico che hanno acquisito informazioni sulle violazioni in un contesto lavorativo” e pertanto la protezione verrà estesa non solo ai dipendenti, ma anche a consulenti, fornitori, volontari, e chiunque entri in contatto con le operazioni aziendali. 

In alcuni casi specifici (la cui valutazione non potrà che avvenire caso per caso, appunto) la direttiva permette di tutelare anche i facilitatori che aiutano il soggetto segnalante, i colleghi o i parenti: anche questi soggetti, infatti potrebbero subire ritorsioni, in ragione della loro prossimità con il segnalante. Le società con almeno 50 dipendenti dovranno istituire procedure interne di segnalazione (anche se non hanno adottato il modello di compliance 231 sopra accennato). 

Con riferimento al segreto l’eccezione diventa più ampia: rimane coperto dalla tutela quel whistleblower che ha segnalato un fatto che, seppur coperto da segreto, lede uno qualsiasi degli interessi al buon funzionamento dell’Unione.

Infine, la Direttiva impone agli Stati di valutare l’adozione di misure di sostegno (finanziario, psicologico) per le persone segnalanti nell’ambito dei procedimenti giudiziari, cosa ben più ampia della misura solo risarcitoria attualmente prevista nel nostro ordinamento.

I punti di attenzione 

Nel lavoro di recepimento della direttiva all’interno della legge nazionale, bisognerà tenere in considerazione alcuni punti delicati:

  • si dovrà necessariamente estendere l’ambito di applicazione oggettivo della direttiva anche alla legge nazionale: al momento infatti la direttiva copre solo le segnalazioni di violazioni leggi europee, ma ciò chiaramente è insufficiente e non funziona; la Commissione europea condivide questa impostazione e la sottolineerà con gli Stati nei lavori di recepimento;
  • andrà discussa l’opportunità di una protezione orizzontale che non escluda nessun settore di applicazione, nell’ottica di non escludere alcuna materia o settore ed effettivamente promuovere il whistleblowing a tutti i livelli;
  • la protezione dovrebbe essere estesa anche a chi si rivolge ai sindacati, alle risorse umane o al proprio line manager, e non solo tramite i canali convenzionali;
  • bisognerà fare attenzione a trasporre il concetto di “ragionevoli / fondati motivi” di ritenere che i fatti segnalati siano veritieri, perché tale concetto è vago e si presta a diverse interpretazioni; il nostro suggerimento è l’adozione del criterio della professionalità, secondo il quale il fatto avrebbe potuto parere ragionevole o fondato a una persona di eguale livello professionale;
  • parimenti importante sarà il linguaggio utilizzato nel trasporre il concetto di inversione dell’onere della prova. Attualmente, infatti, mentre nelle premesse alla direttiva si parla di onere di dimostrare che la ritorsione non era in alcun modo connessa alla segnalazione, all’art. 21.5 l’onere in capo al datore diventa più sfumato, facendo salvo qualsiasi comportamento di cui il datore può avanzare una giustificazione (cosa che accade puntualmente in qualsiasi procedimento di fronte al giudice del lavoro);
  • infine bisognerà adottare previsioni specifiche con standard minimi per le misure cautelari (che il giudice del lavoro può imporre per fermare la ritorsione, come ad esempio la nullità degli atti ritorsivi e il conseguente reintegro sul posto di lavoro), che al momento la direttiva non prevede ma che invece in pratica sono molto efficaci, nel fornire un sollievo immediato ai whistleblower in difficoltà.

Cosa succede ora?

La direttiva pubblicata oggi entrerà in vigore ufficialmente fra 20 giorni, e gli Stati avranno tempo di recepirla entro il 17 dicembre 2021.

Noi presidieremo i lavori legislativi di recepimento in ogni modo e lavoreremo per dare al legislatore il nostro contributo di lobbisti civici. Frattanto, se la tua azienda vuole prepararsi per tempo alla direttiva europea, non puoi perderti questo progetto!