Nel maggio del 2025 due cittadini di Pesaro hanno firmato un esposto. Segnalavano i rischi di un impianto di stoccaggio di gas liquido costruito in un’area abitata. Il mese dopo si sono visti arrivare una richiesta di risarcimento da due milioni di euro e una querela per diffamazione aggravata. Non erano giornalisti, non avevano una redazione né un ufficio legale alle spalle. Avevano osato dire qualcosa in pubblico.
Quella si chiama SLAPP: strategic lawsuit against public participation, azione legale strategica contro la partecipazione pubblica. In italiano si capisce meglio chiamandola per quello che fa: una causa che non serve a vincere ma a impaurire.
Chi la promuove spesso sa benissimo che perderà. Ma sa anche che nei tre o quattro anni necessari ad arrivare a una sentenza tu paghi l’avvocato, prendi ferie per le udienze, vivi sotto la paura di una condanna. Non solo, la prossima volta, prima di firmare un esposto, prima di pubblicare un’inchiesta, prima di denunciare un abuso, ci penserai due volte.
L’Italia è il primo Paese in Europa per numero di casi del genere documentati per il secondo anno consecutivo. Spesso i protagonisti sono politici che vogliono silenziare giornalisti o aziende che vogliono silenziare chi denuncia danni ambientali.
Nel 2024 l’Unione europea ha approvato una direttiva contro le SLAPP. In molti la chiamano «legge Daphne», dal nome di Daphne Caruana Galizia, la giornalista maltese uccisa con un’autobomba nel 2017: quando è morta aveva decine di cause di questo tipo pendenti.
L’Italia avrebbe dovuto recepirla entro il 7 maggio 2026 ma non l’ha fatto. Il 15 luglio la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione. Il Governo ha presentato lo schema di decreto il 9 luglio e da allora il testo è in Parlamento. Il problema è cosa c’è scritto dentro.
Lo schema di decreto del Governo riconosce le nuove garanzie solo alle cause civili e solo se hanno un elemento transfrontaliero. Tuttavia, in Italia la diffamazione è ancora un reato, mentre in gran parte d’Europa è stata depenalizzata. Da noi, infatti, l’arma classica per intimidire non è la citazione civile ma la querela penale. Inoltre, un ministro italiano che fa causa a un quotidiano italiano non contiene elementi transfrontalieri necessari per avere le tutele. Non è un caso che le SLAPP transfrontaliere censite siano meno di una su dieci.
Prendiamo il caso del comico Daniele Fabbri. In una puntata del 2021 del suo podcast satirico elencava gli epiteti non sessisti rivolti a Giorgia Meloni da un docente universitario; fra questi, «puzzona». Oggi è imputato per diffamazione e la Presidente del Consiglio si è costituita parte civile chiedendo 20.000 euro. Un processo penale fra due persone che vivono in Italia. Quindi verrebbe escluso due volte dalle tutele.
Bruxelles poteva fare di più? L’Unione europea può legiferare in materia di giustizia solo dove i trattati glielo consentono: in questo caso la competenza si ferma alla cooperazione civile fra Stati diversi. Non copre le cause interne e non copre il penale. Non è una scelta politica ma un limite tecnico.
Proprio per questo la direttiva dice espressamente di essere uno standard minimo. Commissione europea e Consiglio d’Europa hanno raccomandato di estendere le stesse tutele alle cause interne. Belgio, Francia, Paesi Bassi e Polonia lo hanno fatto, l’Italia no: ha copiato lo stretto perimetro europeo e poi lo ha ristretto ancora.
Infatti, per la direttiva una causa smette di essere transfrontaliera in caso siano soddisfatte due condizioni insieme: che le parti vivano nello stesso Paese e che lì si verifichi il resto della vicenda. Il decreto proposto dal Governo ha tenuto solo la prima condizione. Risultato: se chi fa causa e chi la subisce risiedono entrambi in Italia, il caso è interno, anche se l’inchiesta riguardasse, per esempio, una multinazionale o un impianto costruito all’estero.
Un perimetro già stretto si restringe ancora. E qui il decreto italiano rischia di violare la direttiva che dovrebbe attuare.
Ora il Parlamento ha finito. Poiché si tratta di un decreto delegato, le Camere non potevano emendarlo: potevano solo esprimere pareri non vincolanti per il Governo. Lo hanno fatto il 5 agosto, tutte e due nello stesso giorno chiudendo in fretta e furia il file, nella settimana che precede Ferragosto.
Ci sono tre cose che meritano di essere raccontate.
La prima: i due pareri sono quasi identici e i relatori se li sono scritti insieme. Alla Camera il relatore Andrea Pellicini lo ha messo a verbale, dicendo di aver «condiviso i contenuti con il relatore presso l’omologa Commissione del Senato». Due osservazioni ciascuno, le stesse, e nessuna sull’articolo che restringe il campo di applicazione.
La seconda: un rilievo su quell’articolo c’era, ed è sparito. Il 3 agosto, in Commissione Giustizia al Senato, un senatore di maggioranza aveva chiesto una precisazione proprio sul criterio del transfrontaliero. Il giorno dopo il rilievo compariva nella bozza di parere mandata ai senatori. Il 5 agosto, al momento del voto, non c’era più: lo mette a verbale la presidente della Commissione, senza aggiungere altro. Alla Camera non era mai comparso.
La terza: l’unica osservazione che entra nel merito delle tutele peggiora il testo. Entrambe le Commissioni chiedono al Governo di cancellare la norma che consente al giudice di far pagare a chi ha promosso una causa abusiva l’intera parcella dell’avvocato della vittima, anche oltre le tariffe forensi. La direttiva europea prevede l’opposto: rimborso integrale, salvo spese eccessive. Tradotto: se il decreto passa così, chi vince una causa bavaglio non recupera quello che ha speso per difendersi, e la differenza resta addosso a chi la causa l’ha subita.
C’è poi un dettaglio che riguarda proprio il controllo di conformità europea. Il 30 luglio, illustrando lo schema alla Commissione Politiche UE, la relatrice ha spiegato che il decreto adotta «una definizione molto ampia di questione transfrontaliera», e l’ha descritta così: un caso è transfrontaliero «a meno che entrambe le parti abbiano il domicilio nello stesso Stato del tribunale adito e ogni altro elemento rilevante della vicenda sia localizzato esclusivamente in quel territorio». Però quelle sono le due condizioni previste dalla direttiva. Il decreto italiano, invece, ne contiene una sola. Su quella descrizione la Commissione ha concluso che il testo non presenta profili di incompatibilità con il diritto dell’Unione.
l testo torna al Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva, e il Governo può correggerlo oppure firmarlo così: non è vincolato da niente di quanto il Parlamento ha detto. Alla Camera il sottosegretario alla Giustizia ha già dichiarato in Commissione di condividere il parere del relatore.
Quando succederà non è pubblico, ma il Consiglio dei ministri si riunisce di norma a fine agosto. È l’ultimo momento in cui questo testo può ancora cambiare e cadrà quando il Paese è ancora in ferie e le redazioni sono a organico ridotto.
E se passa così? Non finisce lì, ed è bene saperlo fin da ora. Il Governo ha ventiquattro mesi per adottare un decreto correttivo. La procedura d’infrazione aperta il 15 luglio riguarda il ritardo, ma un recepimento difforme può farla evolvere in una contestazione di non conformità, che è una faccenda molto più seria. E resta aperta la partita vera, quella che l’Italia rimanda da vent’anni: una legge nazionale sulla diffamazione e sulle liti temerarie, che oggi è ferma in Parlamento e che sarà uno dei temi su cui chiederemo conto ai partiti alle prossime elezioni politiche.
Le tre cose che chiediamo al Governo, adesso che la decisione è sua:
E poi c’è la cosa più semplice: parlarne. Una legge che riguarda la libertà di parola di tutti non dovrebbe passare nel silenzio di agosto. Per questo abbiamo lanciato «Un ombrello bucato non protegge nessuno»: perché una legge che nasce per proteggere chi finisce sotto azioni legali temerarie, ma esclude la maggior parte delle persone che dovrebbe difendere, non protegge nessuno.
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29 Gennaio 2026
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