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13 Novembre 2021

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Traffico di influenze illecite: semplice mediazione o anticamera di corruzione?

Si parla molto ultimamente di traffico di influenze illecite. Scopriamo come è regolato questo fenomeno che minaccia la correttezza e l'imparzialità dei processi decisionali pubblici.

di Nicola Pietrantoni

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  • Lucia a.

    7 giorni fa

  • Carmelina A.

    7 giorni fa

  • Cezar G.

    8 giorni fa

Nel nostro ordinamento, ogni mediazione tra il privato e la Pubblica amministrazione (Pa) può generare conseguenze di natura penale, considerata anche l’assenza di una normativa specifica che riconosca e disciplini la fisiologica attività di lobbying

I media, soprattutto negli ultimi mesi, hanno spesso riportato la notizia di procedimenti penali pertraffico di influenze illecite”, nei quali risulterebbero coinvolti, a diverso titolo, professionisti (in particolare, avvocati), imprenditori, soggetti appartenenti alla Pa, nonché esponenti di rilievo della politica nazionale e locale.

Le dinamiche oggetto di approfondimento da parte della magistratura inquirente sono, più o meno, sempre le stesse: un imprenditore ottiene, o cerca di ottenere, un appalto dalla Pubblica amministrazione grazie all’intervento di un mediatore (definito, in gergo giornalistico, “faccendiere”), il quale riceve un compenso per l’opera di intermediazione oppure per destinarlo, anche solo in parte, al decisore pubblico.

L’art. 346-bis del codice penale, infatti, punisce chiunque, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico funzionario, “indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità” come prezzo della propria mediazione illecita, oppure per remunerare il soggetto pubblico con finalità corruttive. La medesima disposizione, inoltre, prevede anche la responsabilità penale di “chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità” al mediatore.

Il reato di “traffico di influenze illecite”, introdotto con la legge Severino (2012) e successivamente modificato con la legge “spazza corrotti” del 2019, è stato formulato con il chiaro obiettivo di contrastare ogni potenziale distorsione nei rapporti tra privato e sfera pubblica. In particolare, il nostro legislatore – anche alla luce di alcuni obblighi internazionali – ha voluto colpire tutte quelle condotte prodromiche (o, comunque, anche solo sintomatiche) di corruzioni non ancora concretizzate e che forse non si realizzeranno mai. 

Nel delitto ex art. 346-bis, c.p., infatti, il rapporto corruttivo è solo una eventualità che rimane sullo sfondo: il disvalore penale si concretizza in una fase anticipata, e cioè nel momento in cui il privato (ad esempio, l’imprenditore interessato a ottenere una determinata fornitura dalla PA) promette o consegna una somma di denaro al mediatore,  come prezzo per la sua attività di mediazione, oppure con la prospettiva che lo stesso mediatore provvederà a pagare il pubblico ufficiale proprio al fine di corromperlo. 

In quest’ultima condotta, realizzata prima della futura ed eventuale corruzione, è certamente condivisibile il rimprovero penale: in situazioni del genere, infatti, il pericoloso avvicinarsi allo scambio corruttivo con il pubblico funzionario non può non essere stigmatizzato.

Altra e diversa circostanza, invece, è quella in cui il compenso ricevuto dal mediatore è da intendersi esclusivamente come “prezzodella sua attività di mediazione con determinati soggetti pubblici, senza la minima intenzione corruttiva. Nonostante anche questa condotta sia considerata, a tutti gli effetti, “traffico di influenze illecite” (secondo la norma, infatti, la mediazione è sempre illecita e il suo pagamento indebito), non sfuggono le evidenti criticità di una condotta fondata – in questo caso, con maggiore intensità – su una tutela talmente anticipata del bene giuridico in questione (l’imparzialità e il buon andamento della Pa) che si traduce in deficit di tassatività dello stesso modello punitivo.

Per queste ragioni, è sempre più auspicabile una rivisitazione critica di questo delitto, che non ha certamente raggiunto gli obiettivi voluti – nel 2012 e nel 2019 – dal nostro legislatore. 

Le condotte più gravi di “traffico di influenze illecite”, infatti, possono essere punite secondo le norme penali che disciplinano già le varie forme di corruzione: pensiamo, ad esempio, al mediatore che remunera il soggetto pubblico e lo induce a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio. 

Inoltre, non si possono minimizzare le oggettive difficoltà, sul piano della stessa tenuta tecnico-giuridica dell’ipotesi accusatoria, che avranno – sempre di più – i pubblici ministeri nel contraddittorio dibattimentale con le difese, a fronte di imputazioni “ex art. 346-bis, c.p.” fondate solamente sul pagamento di una mera attività di mediazione

Una norma penale che stigmatizza – sempre e comunque – l’attività di mediazione con la sfera pubblica, infine, non può che creare gravi effetti collaterali anche sulle fondamentali dinamiche di partecipazione collettiva al processo decisionale pubblico.

Il concetto di mediazione con i pubblici poteri, infatti, non deve esprimere un significato esclusivamente negativo – una sorta di anticamera della corruzione o comunque evocativo di rapporti opachi con la PA – ma deve poter rappresentare, secondo regole precise e orientate alla più rigorosa trasparenza, anche quelle attività di lobbying che operano in sintonia con gli organi costituzionali.

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